Questo sito utilizza cookie tecnici e statistici anonimizzati. La chiusura del banner mediante
selezione dell'apposito comando contraddistinto dalla X o tramite il pulsante "Continua la
navigazione" comporta la continuazione della navigazione in assenza di cookie o altri strumenti
di tracciamento diversi da quelli sopracitati.
COOKIE POLICY
Con l'art.1 della L.R. 29 aprile 2025 n. 11 è stato modificato l'art.7-bis della L.R.18 gennaio 2019 n.5 posticipando all'anno 2026 l'applicazione del riconoscimento dell'indennità in ragione della rendicontazione della spesa.
A seguire, l'art. 2 della stessa legge del 2025, stabilisce che la determinazione delle modalità e dei criteri per la concessione della "Indennità regionale fibromialgia (IRF)" avverrà per l'anno in corso secondo le linee di indirizzo allegate alla Deliberazione n. 10/39 del 16 marzo 2023.
Pertanto per l'annualità 2025, i comuni che hanno provveduto all'acquisizione delle domande entro il 30 aprile, non avranno l'obbligo di acquisire la documentazione giustificativa per il rimborso delle spese sostenute da parte dei beneficiari che hanno presentato regolare istanza entro i termini fissati in legge.