IL SINDACO
Vista la nota n. 5943 del 08.07.2026 proveniente dall’Arst S.p.A – Cagliari,
avente come oggetto la “Richiesta di Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente per
taglio di rami ed alberi in proprietà privata, interferenti con la sede ferroviaria”, in
considerazione dei recenti eventi naturali che hanno interessato le linee ferroviarie con
interruzione del trasporto ferroviario per caduta di rami o alberi provenienti da terreni
privati limitrofi al tracciato ferroviario, in considerazione dei gravi effetti subiti sul
servizio ferroviario e danni sulla linea e dato il prevedibile manifestarsi di fenomeni
metereologici anche significativi previsti nei prossimi mesi;
Considerato che nella sopra citata comunicazione viene altresì richiesto di
imporre l’obbligo a carico dei privati confinanti con alla sede ferroviaria del taglio di
rami ed alberi che possano, in caso di caduta, interferire con l’infrastruttura creando
possibile pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione di pubblico esercizio
ferroviario, nonché la pulizia dei suddetti terreni dalla vegetazione secca.
Visti gli artt. 52 e 55 del D.P.R. 753/1980 "Nuove norme in materia di polizia,
sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto" che
prevedono in particolare:
- "Art. 52 - Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed
erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di
metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Tale misura
dovrà occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si
trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli stessi sterri o dal piede dei
rilevati. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, i muriccioli di
cinta e steccati di altezza non maggiore di mt. 1,50. Gli alberi per i quali è previsto il
raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere
piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima
raggiungibile aumentata di due metri. Nel caso che il tracciato della Ferrovia si trovi in
trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio
dello sterro o dal piede del rilevato. A richiesta del competente ufficio compartimentale
della F.S., per le Ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su
proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze
debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale
necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei. Le norme del presente
Oggetto: Taglio rami ed alberi in proprietà privata, interferenti con la sede
ferroviaria sul territorio del Comune di Nurri
ORDINANZA SINDACALE n. 20 del 15-07-2026 - Pag. 2 - COMUNE DI NURRI
articolo non si applicano ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art.
36",
- "Art. 55- I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a
bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in
proiezione orizzontale. La disposizione del presente articolo non si applica ai servizi di
pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36" nonché all'"Art. 56 dello stesso
D.P.R., che fissa, in 20 metri dalla più vicina rotaia, la distanza minima di sicurezza per
i depositi costituiti da materiali combustibili;
Considerati i rischi di possibile caduta di alberi, soprattutto di alto fusto, che,
non rientrando nei limiti delle distanze di cui al DPR 753/80, possono invadere la sede
ferroviaria, con conseguente pericolo per la circolazione ferroviaria, per i viaggiatori e
per la regolarità stessa;
Considerato che i proprietari di piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti) che
insistono su proprietà private e/o fondi confinanti con le sedi dei tracciati della ferrovia
sono tenuti ad adottare gli accorgimenti di manutenzione ordinaria e straordinaria tali da
evitare il verificarsi delle situazioni di pericolo sopra indicate; CONSIDERATA
l'urgenza di provvedere in merito, al fine di prevenire ed evitare gravi pericoli che
minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza ferroviaria;
Visto l'art. 54, comma 4 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Visto lo Statuto Comunale;
ORDINA
a tutti i proprietari dei terreni limitrofi alla sede ferroviaria ricadente nel territorio del
Comune di Nurri, ciascuno per la particella catastale di propria competenza, di
verificare ed eliminare i fattori di pericolo per caduta alberi/rami e loro propagazione,
come descritti dagli artt. 52 e 55 del DPR 753/80, entro 15 giorni dalla data di
pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio del Comune, al fine di
scongiurare situazioni di pericolo per la circolazione dei treni e a mantenere tali terreni
costantemente sgombri da qualsiasi materiale che possa costituire pericolo in ordine alla
interferenza con la linea ferroviaria.